Rimborso dei casi ai sensi degli articoli 71a-71d OAMal

Il rimborso dei singoli casi secondo gli articoli 71a-71d OAMal rappresenta un’importante porta d’accesso per le pazienti e i pazienti a terapie di importanza vitale non ancora omologate. Tuttavia, negli ultimi anni le richieste di rimborso sono notevolmente aumentate e il carattere eccezionale è venuto meno. La CSS approva quindi l’impegno della Confederazione volto a migliorare i processi di valutazione dei singoli casi e a ridurre il numero di casi in questo ambito.

Per dare nuovamente un maggior carattere eccezionale alla valutazione dei singoli casi, la CSS richiede due punti:

  • Da un lato, si dovrebbe limitare il campo di applicazione degli artt. 71a-71d OAMal alle malattie che senza trattamento immediato hanno esito letale per la persona assicurata oppure provocano danni gravi e cronici alla sua salute.
  • D’altro canto, la remunerazione dei casi ai sensi dell’articolo 71b dovrebbe essere limitata a due anni, al fine di rafforzare l’incentivo dell’industria a presentare una domanda per l’inserimento dei suoi prodotti nell’Elenco delle specialità.

La CSS giudica in modo critico l’idea di forti deduzioni fisse dipendenti dal beneficio di una terapia. Sorgono domande di fondo sull’applicabilità di questi ribassi nei confronti dei titolari dell’omologazione, poiché questi non rappresentano fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal. La pressione dei titolari dell’omologazione in materia di valutazione dei benefici dei medici di fiducia aumenterà per ottenere una migliore valutazione e dunque una minore partecipazione da parte del titolare dell’omologazione. Inoltre, vi è il pericolo che l’accesso delle pazienti e dei pazienti a terapie di importanza vitale diventi più difficile a causa delle riduzioni di prezzo fisse, poiché le ditte rimarranno ferme sulle loro aspettative di prezzo attuali oppure si ritireranno completamente dal mercato svizzero e non offriranno più il corrispondente prodotto in Svizzera.

La CSS ritiene si debba trovare il prezzo mediante trattative con le ditte farmaceutiche. Per l’odierna attuazione secondo l’art. 71a-71d OAMal si applicano i contratti quadro. Molti di questi casi, in particolare nel quadro degli artt. 71a e 71b OAMal, possono essere attuati ed evasi rapidamente, senza complicazioni e a favore delle pazienti e dei pazienti.

Rimborso dalle riserve

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