Prezzi e margini dei medicamenti
Attualmente ci sono vari incentivi distorti o regolamentazioni inadeguate per quanto concerne l'autorizzazione dei medicamenti e la determinazione del loro prezzo. Di conseguenza, i medicamenti continuano a essere più cari in Svizzera che all'estero e non è possibile opporsi alle aspettative sproporzionate riguardo ai prezzi da parte dell'industria.
Nei prossimi anni probabilmente saranno omologati molti nuovi medicamenti ad alto costo. Ciò solleva questioni urgenti relative alla sostenibilità finanziaria e al contenimento dell’incremento dei costi nell’ambito dei nuovi medicamenti e delle nuove terapie. L’attuale quadro normativo non è orientato ad affrontare in modo adeguato i nuovi sviluppi come la medicina personalizzata, la gestione delle incertezze in caso di insufficiente evidenza o la valutazione di prodotti combinati. Dall’approvazione del pacchetto di misure 2 sono state adottate le seguenti misure, per contenere a lungo termine i costi dei medicamenti:
- Modelli di ripercussione sui costi (art. 52e LAMal): con i cosiddetti modelli di ripercussione sui costi è possibile introdurre un ribasso automatico per i medicamenti con un fatturato elevato, qualora questi superino una determinata soglia di fatturato. In quest’ottica, l’UFSP deve tenere conto di diversi aspetti, come le condizioni specifiche ai prodotti o il numero delle indicazioni rimborsate. I modelli di ripercussione sui costi si rifanno alla mozione del consigliere Dittli, alla cui stesura contribuì curafutura. Questo approccio rappresenta un utile strumento per contenere l’incremento dei costi nel caso di medicamenti con notevole fatturato. Il periodo di transizione di due anni e le deroghe consentiranno di rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza dell’approvvigionamento. In fase di attuazione sarà necessario garantire che il potenziale di risparmio auspicato possa essere raggiunto (ad es. livello delle soglie di fatturato, nessuna interpretazione troppo ampia delle deroghe).
- Rimunerazione provvisoria a partire dal giorno 0 (art. 52d LAMal): con la rimunerazione provvisoria, in futuro, su richiesta del titolare dell’omologazione e sentita la Commissione federale dei medicamenti (CFM), i medicamenti di cui è dimostrato un grande fabbisogno medico potranno essere rimborsati previa omologazione Swissmedic a un prezzo provvisorio stabilito dall’UFSP, vincolato a una condizione relativa a un eventuale obbligo di rimborso. L’UFSP dovrà decidere entro 24 mesi in merito all’ammissione definitiva nell’ES. È importante che la rimunerazione provvisoria non abbia un effetto di spinta dei prezzi e sia limitata a medicamenti realmente innovativi; inoltre, si dovrebbe vigilare affinché le disposizioni a livello di ordinanza siano attuate in modo il più restrittivo possibile.
- Controllo EAE differenziato (art. 32 cpv. 3 LAMal): ora il Consiglio federale può stabilire in maniera differenziata a seconda del tipo di prestazione la frequenza della verifica EAE ed esaminare solo singoli criteri. Qui occorre tenere presente nell’ordinanza che i medicamenti con una cifra d’affari elevata non sfuggano alla verifica a seguito di eccezioni.
Le misure del 2023 (promozione di generici/biosimilari, adeguamento della parte propria alla distribuzione e revisione del margine) mostrano i primi frutti. Le prime analisi mostrano che tali misure hanno un effetto di contenimento dei costi.
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