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Revisione della LCA

Sulla base di una decisione del Consiglio federale, il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore la revisione della LCA per le assicurazioni malattie complementari e ulteriori assicu­razioni secondo la LCA. Tutte le compagnie assicurative sono legalmente tenute a integrare i relativi adeguamenti nelle loro Condizioni generali d’assicurazione (CGA).

Ecco le novità dal 1° gennaio 2022

In futuro lei godrà di una tutela del consumatore ancora maggiore. Per questo si informi già ora sui suoi vantaggi in qualità di cliente che ha un’assicurazione complementare.

  • Prescrizioni formali meno rigide: le stipulazioni e le dis­dette di contratti non devono più essere comunicate solo per posta, bensì possono essere comunicate anche via e-mail o tramite il portale clienti myCSS.
  • Diritto di disdetta uniforme: adesso può rescindere tutti i contratti assicurativi con effetto alla fine dell’anno, a partire dal terzo anno di contratto, rispettando un preavviso di disdetta di tre mesi.
  • È abrogato il diritto di disdetta dell’assicuratore: gli assi­cu­ra­tori malattie complementari non possono più disdire con­tratti con gli assicurati (salvo in caso di frode, violazione dell’obbligo di notifica o mancato pagamento del premio).
  • Modifica del termine di prescrizione: adesso ha la possibilità di far valere le sue prestazioni entro cinque anni (invece che entro due anni come in precedenza). Per i debiti sorti prima dell’1.1.2022 continua a essere valido un termine di prescrizione di 2 anni.

Le informazioni più importanti relative al suo contratto d’assicurazione sono riportate qui.

Domande frequenti

Dalla sua entrata in vigore, nel 1910, la LCA non era mai stata sottoposta a una revisione fondamentale. Pertanto, non corrispondeva più all’odierno concetto della pro­te­zione dei clienti e dei consumatori. La revisione si basa su una decisione del Consiglio federale, secondo la quale gli adeguamenti saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 per tutte le compagnie di assi­cura­zione. La modifica di legge neces­saria a tal fine è stata approvata il 19 giugno 2020.

Vale per le assicurazioni malattie complementari e per ulteriori assicurazioni quali p. es. le assicurazioni di economia domestica, di protezione giuridica e viaggi di tutte le compagnie di assicurazione.

No. Adesso lei può disdire in modo uniforme tutti i contratti assicurativi con effetto alla fine del terzo anno di durata del contratto. Per tale richiesta è quindi determinante la data d'inizio dell’assicurazione, per esempio:

  • Inizio dell’assicurazione 1.1.2020 o prima: termine di disdetta 30.9.2022 con effetto al 31.12.2022
  • Inizio dell'assicurazione 1.1.2021: termine di disdetta 30.9.2023 con effetto al 31.12.2023
  • Inizio dell'assicurazione 1.4.2021: termine di disdetta 31.12.2023 con effetto al 31.3.2024

Qualora l’assicurazione da lei stipulata nel frattempo sia stata sostituita da un prodotto successivo, le CGA della soluzione precedente non sono più state adeguate. Può richiederci le CGA per queste assicurazioni.

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