Viaggiare in tempi di coronavirus
Devo rimandare le mie vacanze a causa del coronavirus? Cosa paga l’assicurazione viaggi? Offriamo chiarimento alle domande riguardanti la preparazione dei viaggi, gli annullamenti e i trattamenti all’estero.
Devo rimandare le mie vacanze a causa del coronavirus? Cosa paga l’assicurazione viaggi? Offriamo chiarimento alle domande riguardanti la preparazione dei viaggi, gli annullamenti e i trattamenti all’estero.
Per la copertura assicurativa è determinante che il viaggio possa essere effettuato oppure no. Si informi presso l’ambasciata in Svizzera del Paese di destinazione se vi sono restrizioni all’entrata nel Paese o se all’interno di esso vi sono limitazioni ai viaggi.
Lei può annullare il viaggio, ma non in ogni caso le saranno erogate prestazioni dall’assicurazione viaggi. Si deve tenere conto di quanto segue:
Per i viaggi organizzati «tutto compreso» vale quanto segue: chi ha prenotato un viaggio tramite un organizzatore, deve rivolgersi a quest’ultimo. Se l’organizzatore annulla il viaggio, secondo le regole della Legge federale concernente i viaggi «tutto compreso» il cliente può scegliere se farsi rimborsare gli importi versati o, qualora vi sia una corrispondete offerta da parte dell’organizzatore, optare per la partecipazione a un altro viaggio «tutto compreso».
Per i viaggi individuali vale quanto segue: se il viaggio viene annullato o avrebbe dovuto essere annullato dall’operatore turistico, di norma quest’ultimo è tenuto al rimborso dei costi di viaggio. Molti alberghi, compagnie aeree e portali di prenotazione offrono cambi di prenotazione gratuiti o rimborsi. La preghiamo di rivolgersi in primo luogo all’operatore turistico. Qualora tuttavia dovessero risultare dei costi di annullamento: ci notifichi semplicemente online il danno risultante comprovato, affinché ci sia possibile verificare il suo diritto a prestazioni.
Sì. Se ha bisogno di un risultato negativo per un viaggio, il costo del test PCR non è preso a carico dalla Confederazione.
Le indicazioni relative alla tematica «Annullamento e ritardi» si riferiscono a stipulazioni di assicurazioni precedenti al 13 marzo 2020. Per le stipulazioni d’assicurazione dopo il 13 marzo 2020, le prestazioni legate al Covid 19 sono escluse dall’Assicurazione per costi di annullamento (Eccezione: la persona assicurata o partecipante al viaggio si ammala di coronavirus ).
No. Se il suo viaggio è stato già annullato, la preghiamo di richiedere dapprima il rimborso all’azienda di trasporto, all’organizzatore e all’agenzia di viaggio (online). Qualora tuttavia dovessero risultare dei costi di annullamento: ci notifichi semplicemente online il danno risultante comprovato, affinché ci sia possibile verificare il suo diritto a prestazioni.
In linea di principio sta a lei valutare se annullare il viaggio oppure no. Tuttavia, a seconda della destinazione, potrebbe non ricevere alcuna prestazione dall’assicurazione viaggi. Costituiscono eccezione le mete di viaggio per le quali già ora sono state adottate misure concrete in termini di limitazione dei viaggi. In questo caso la preghiamo di richiedere dapprima il rimborso all’azienda di trasporto, all’organizzatore e all’agenzia di viaggio (online). Qualora tuttavia dovessero risultare dei costi di annullamento, lei può compilare sul nostro sito web la notifica di sinistro online, affinché ci sia possibile verificare il suo diritto a prestazioni.
In questo caso è responsabile la compagnia aerea. Per il rimborso, la preghiamo di rivolgersi alla compagnia aerea.
In linea di principio, per la manifestazione è responsabile l’organizzatore. Lo contatti per il rimborso dei biglietti.
Per quanto concerne i pernottamenti e il viaggio di andata e ritorno, qualora il viaggio in questione riguardasse solo la manifestazione verificheremo il suo diritto ai costi di annullamento. Anche in questo caso contatti dapprima l’azienda di trasporti e l’albergo per quanto concerne le spese di cancellazione.
Nel caso di un ritardo vale quanto segue: paghiamo le prestazioni di cui lei non ha potuto usufruire fino al giorno della partenza, vale a dire i costi di annullamento effettivamente sorti e gli eventuali costi per il cambiamento della prenotazione del viaggio.
Se a causa della quarantena lei non dovesse comunque poter effettuare il viaggio le rimborseremo i costi effettivi di annullamento.
In entrambi i casi deve dapprima cercare una soluzione con l’organizzatore del viaggio. Qualora dovessero comunque risultare dei costi di annullamento, la preghiamo di fornirci la prova ufficiale (certificato medico, attestato del datore di lavoro, disposizione delle autorità, ecc.) della quarantena, affinché ci sia possibile verificare il suo diritto alle prestazioni.
È determinante quale assicurazione lei abbia stipulato presso di noi.
Assicurazione per costi di annullamento: le pagheremo le prestazioni di cui non ha usufruito, rispettivamente i costi effettivi di annullamento. Inoltre, sono rimborsati da essa i costi supplementari di viaggio sopravvenuti (p. es. per trasporto/alloggio) fino a un massimo di CHF 2’500 nell’assicurazione per persona singola e fino a un massimo di CHF 5’000 nell’assicurazione per economia domestica di due o più persone.
Assicurazione per assistenza di persone: da essa sono rimborsati i costi supplementari di viaggio sopravvenuti (p. es. per trasporto/alloggio) fino a un massimo di CHF 2’500 nell’assicurazione per persona singola e fino a un massimo di CHF 5’000 nell’assicurazione per economia domestica di due o più persone. Questi costi non possono essere accumulati con i costi di annullamento e non è possibile una doppia erogazione delle prestazioni.
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) pubblicano costantemente informazioni aggiornate, sia su come comportarsi all’estero sia sul rientro in Svizzera.
Si informi prima della partenza in merito all’attuale assistenza sanitaria nella sua destinazione di viaggio. A seconda del posto, può mancare materiale medico così come un letto d’ospedale adeguato. Le facciamo presente che anche in Svizzera nei reparti di isolamento i posti potrebbero scarseggiare e un rimpatrio tempestivo in Svizzera non può essere garantito.
È determinante quale assicurazione lei abbia stipulato presso di noi.
È determinante quale assicurazione lei abbia stipulato presso di noi.
Assicurazione per costi di annullamento: in caso di rientro posticipato indennizziamo i costi supplementari di viaggio sopravvenuti (p. es. per trasporto/alloggio) fino a un massimo di CHF 2’500 nell’assicurazione per persona singola e fino a un massimo di CHF 5’000 nell’assicurazione per economia domestica di due o più persone.
Assicurazione per assistenza di persone: in caso di rientro posticipato indennizziamo i costi supplementari di viaggio sopravvenuti (p. es. per trasporto/alloggio) fino a un massimo di CHF 2’500 nell’assicurazione per persona singola e fino a un massimo di CHF 5’000 nell’assicurazione per economia domestica di due o più persone. Questi costi non possono essere accumulati con i costi di annullamento e non è possibile una doppia erogazione delle prestazioni.
Indicazione legale
Le presenti informazioni provengono dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Servono esclusivamente a scopo informativo e non sostituiscono una consulenza medica. Se dovesse avere problemi di salute, dovrebbe prendere contatto con il suo medico o con personale medico specializzato.
Esclusione della responsabilità
Le presenti informazioni in merito ai prodotti e alle prestazioni del Gruppo CSS hanno lo scopo di fornirle una panoramica generale e non hanno pretesa di completezza. I dettagli sono riportati nelle prescrizioni legali ai sensi della Legge sull’assicurazione malattie (LAMal), della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) e delle Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e delle Condizioni supplementari (CS), determinanti per l’obbligo del Gruppo CSS ad assumere le prestazioni. Tutte le indicazioni sono senza garanzia. Rimangono riservate possibili modifiche.